piani di lottizzazione sono agevolati, se la convenzione è stata deliberata e sottoscritta


 

Not. Nicola Mancioppi

nmancioppi@notariato.it

22.04.2002

 

Chiedo ai Colleghi se le agevolazioni in oggetto siano riservate ai soli trasferimenti di aree oggetto di P.P.A. adottati ed approvati oppure siano estendibili anche ai Piani di Lottizzazione, purchè regolarmente approvati.

 


 

Not. Giuseppe Giorgi, ggiorgi@notariato.it

Not. Alessandro Torroni, atorroni@notariato.it

 

Non è sufficiente che il piano di lottizzazione sia approvato.

Lo afferma espressamente la  circolare n.11/E /2002 Agenzia Entrate: per questa  è, infatti, necessario che " la relativa convenzione , deliberata dal Comune, sia firmata da quest'ultimo e dall'attuatore" e questo "prima che sia posto in essere il trasferimento".

 

Secondo la circolare “sotto l'accezione piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati, rientrano sia i piani particolareggiati ad iniziativa pubblica, disciplinati dagli articoli 13 e seguenti della legge 1150 del 17 agosto 1942 (c.d. legge urbanistica), sia i piani urbanistici ad iniziativa privata attuativi del piano regolatore generale (ad esempio i piani di lottizzazione previsti dall'art. 28 della legge 1150) purché la relativa convenzione, deliberata dal Comune, sia firmata da quest'ultimo e dall'attuatore...

Si precisa che oggetto dell'agevolazione sono beni immobili trasferiti, e che, per la conferma dell'agevolazione, deve realizzazrsi la condizione dell'utilizzazione edificatoria".